Transazione Comune Scicli – Comune Modica – Nota completa
AI SIGG. COMMISARI
del Comune di SCICLI
OGGETTO : PROGETTO DI TRANSAZIONE Comune di SCICLI – Comune di Modica – Osservazioi e proposte.
La delibera n. 57 del 3 settembre 2015 ha approvato lo schema di un c. d. “ ATTO DI TRANSAZIONE” da concludere tra il Comune di Scicli ed il Comune di Modica per la definitiva estinzione del credito vantato dal Comune di Scicli nei confronti di controparte in relazione all’uso pluriennale (dall’anno 2002 al 2007) della discarica di San Biagio.
In “ PREMESSA” della delibera – dopo aver ricordato gli impegni di pagamento più volte assunti e regolarmente disattesi in passato dal Comune di Modica – si indica nella cifra di € 5.636.000, 00 l’importo del debito che, sulla base di recenti incontri tra le due Amministrazioni, quest’ultimo Ente dovrebbe impegnarsi corrispondere al Comune di Scicli. La cifra summenzionata, in particolare, equivale all’ammontare della sorte capitale del debito, ma “depurato dei pregressi interessi”, che nella delibera peraltro non vengono quantificati: salvo a dichiarare che, limitatamente alla somma convenuta per “ transigere”, il Comune di Scicli rinunciando a tali somme si sottopone invero ad un “sacrificio notevole”, che, peraltro, si renderebbe necessario considerato sia “l’attuale situazione economico – finanziaria di entrambe le Amministrazioni interessate”; sia l’opportunità di “evitare ulteriori contenziosi( peraltro dagli esiti incerti)..”; sia, inoltre, di poter realizzare, oltre l’immediata liquidazione di una congrua parte del debito scaduto, anche l’opportunità di “accelerare i tempi di pagamento”, tenuto conto della condizione finanziaria del Comune di Modica, determinata dal ricorso di quell’Ente alla procedura di riequilibrio finanziario prevista dall’art. 243 bis del D. Lgs n. 267/2000.
Nella parte dispositiva dell’accordo di transazione così motivato, in particolare, si prevede a carico del Comune di Modica: a) Un primo pagamento di € 1.200.000,00, da corrispondere entro 30 giorni dalla data di stipulazione dell’accordo di ‘transazione’; b) Successivi pagamenti di € 800.000,00 , da corrispondere entro il 30 giugno di ciascun anno 2016 e 2017; c) Quindi, dal 2018 fino al 2021, un versamento annuale di € 709.000,00 sempre con scadenza 30 giugno per ciascun rateo. L’accordo prevede, peraltro, la corresponsione al Comune di Scicli “ degli interessi legali maturati sull’ammontare del residuo debito alle medesime date a far tempo dalla data di stipula della transazione “.
Nella parte normativa dell’accordo, infine, sono contemplate: 1°) La clausola di risoluzione ‘espressa’ del contratto sia per il caso in cui il Comune di Modica non adempia il pagamento dovuto di ciascuna rata del debito entro i termini convenuti, e assunti come “essenziali” per il Comune di Scicli; sia per il caso in cui dovesse ricorrere la eventuale dichiarazione dello stato di dissesto a carico dello stesso Comune; 2°) La clausola per la quale “ ogni caso di risoluzione” della transazione comporta che “il complessivo debito del Comune di Modica nei confronti del Comune di Scicli, come sopra determinato nel suo ammontare in sorte capitale, tornerà ad essere quantificato e dovuto secondo i normali criteri di computo della sorte capitale e di tutti gli interessi di legge maturati e maturandi”; ovvero 3°) La clausola che esclude il carattere “novativo” dell’accordo, atteso che – si precisa – la sola ragione per la quale si è addivenuto alla sua conclusione consiste nella considerazione “ della grave situazione finanziaria del Comune di Modica che ha attivato la procedura di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000”, nonché per “ evitare ulteriori contenziosi ed accelerare i tempi del pagamento dovuto”.
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La decisione nonché le stesse modalità della ‘ transizione ’ così formulata meritano alcune riflessioni che si ritiene utile opportuno portare a conoscenza della comunità di Scicli e alla stessa attenzione dei nostri Commissari, quali promotori e responsabili della delibera.
(A) – La prima considerazione riguarda la stessa congruenza della natura c.d. “transattiva” dell’accordo, rispetto alla configurazione dei presupposti che lo giustificano.
Come riferito, infatti, a seguito dei contatti tra le due Amministrazioni le future parti contraenti, con l’accordo in questione il Comune di Modica si troverà impegnato a corrispondere la somma di € 5.636.000, 00, pari alla sola parte capitale del credito vantato dal Comune di Scicli per quanto negli anni pagato per il conferimento in discarica dei rifiuti. Su tale somma ‘capitale’ non c’è stato né, a ben vedere, sembra possa esserci ‘contrasto’ di sorta, considerato che trattasi semplicemente del risultato della mera addizione di quanto corrisposto nel periodo considerato.
Diverso, semmai, potrebbe essere il discorso con riguardo alla determinazione dell’ammontare degli ‘interessi maturati nel tempo sulla ‘quota capitale’ del debito inevaso. Ma, a parte ogni considerazione sulla possibilità che in effetti anche su tale somma possa esserci un ‘contrasto’ che non sia possibile risolvere con mere operazioni contabili – come bene sanno le banche (ma anche qualsiasi buon ragioniere dei Comuni interessati!) alla quali il Comune di Scicli è dovuto ricorrere negli stessi anni per provvedersi dei mezzi necessari per pagare i conferimenti in discarica, gravando esclusivamente sul proprio bilancio – resta il fatto che la totale rinuncia alla quota interessi finora maturati sul debito capitale dovuto (cioè su € 5.636.000,00, oggetto, come sopra espressamente riconosciuto, di mera ‘ricognizione’ nel suo ammontare) più che ad una operazione di ‘transazione’ finisce per atteggiare l’intero accordo alla formalizzazione di una rinuncia e/o di rimessione di debito unilateralmente decisa dal Comune di Scicli, per ragioni che, se non altrimenti e congruamente giustificate, rendono l’intero accordo di problematica giustificazione, sia in fatto che in diritto.
(B) E’ vero peraltro che, proprio sotto il profilo della ‘giustificazione’ dell’accordo – e qui veniamo alla seconda riflessione che si intende suscitare – la delibera ha cura di formulare alcune ‘considerazioni’ che in effetti, nel loro combinarsi, sembrano voler dare quella legittimazione in fatto ed in diritto, che per le considerazioni priva svolte appare dubbia.
Si dice, infatti, che il “sacrificio notevole” per le casse del Comune di Scicli (cioè, ripetiamo, la totale rinuncia alla somma degli interessi finora maturati sulla quota capitale pacificamente dovuta, a parziale ristoro, peraltro, dei danni da ritardo subiti per il mancato pagamento consumato dal Comune di Modica) determinato dalla ipotizzata transazione, si renderebbe necessario per “evitare ulteriori contenziosi dagli esiti incerti..”, nonché, oltre al vantaggio di poter disporre immediatamente di una congrua parte del debito scaduto, anche per “accelerare i tempi di pagamento”, tenuto conto della condizione di (pre) dissesto finanziario del Comune di Modica.
Sommessamente si osserva, innanzi tutto, che per giustificare la transazione, nei termini proposti, non può certo essere sufficiente limitarsi ad evocare scenari di rischio di “ ulteriori contenziosi dagli esiti incerti..” , senza quanto meno fornire uno spunto che possa giustificare – e non soltanto presso l’opinione pubblica ma anche in sede giuridica ed erariale – un siffatto giudizio di ‘incertezza’: dal momento che, a ben vedere, tale situazione non sembra possa riguardare, come già sottolineato, la determinazione della ‘somma capitale’, mentre per quanto riguarda la determinazione della quota interessi, la invocata ‘incertezza’ potrebbe riguardare al massimo una riduzione di questo tipo di debito, ma giammai la totale esclusione, come altrimenti previsto in transazione. Ma se è così, allora la giustificazione così ‘astrattamente’ invocata potrebbe reggersi soltanto se il progetto di ‘transazione’ comprendesse, oltre al pagamento della quota capitale, anche il pagamento della quota interessi, ancorché ragionevolmente ridotta rispetto alle stime che di tale ‘voce’ di debito è senz’altro possibile elaborare, come in effetti è stata calcolata dagli uffici legali del nostro Comune.
Un siffatta riconfigurazione dell’accordo renderebbe, altresì plausibile invocare “ l’attuale situazione economico – finanziaria di entrambe le Amministrazioni interessate” come ulteriore profilo di giustificazione, che altrimenti rischia di risolversi in una formula ambigua, se non priva di alcun significato normativo. Non si comprenderebbe, infatti, per quale giustificato motivo il Comune di Scicli dovrebbe rinunciare a ciò che altrimenti gli è certamente dovuto, quando espressamente si riconosce che la sua “ attuale situazione economico finanziaria” è difficile almeno quanto quella del Comune di Modica. Una giustificazione così concepita, a ben vedere, si può reggere in diritto soltanto rendendo equilibrate le reciproche rinunce che la ‘transazione’ comporta per le parti contraenti, anche rispetto ai possibili esiti di un paventato contenzioso giudiziale. Ma quando ciò non risulta manifesto, né altrimenti sussistente stante le modalità con le quali l’atto di transizione è stato deliberato, allora si ricade nella situazione di ‘mera’ rinuncia ad un credito, ovvero di unilaterale rimessione del debito, il cui fondamento tipicamente causale, per come configurato dall’ordinamento, li rende, a ben vedere, entrambe operazioni negoziali ‘rischiose’ per i suoi stessi autori sotto il profilo della possibile configurazione di una situazione di responsabilità erariale.
A ben vedere, resta in campo l’ultima delle giustificazioni invocate per sorreggere l’atto di transazione così come concepito, e cioè la necessità di accorciare al massimo la tempistica dei pagamenti in vista della dichiarazione di dissesto del Comune di Modica, prefigurata dal ricorso alla procedure di cui all’art. 243 bis del D.Lgs n. 267/2000.
Sul punto occorre innanzi tutto fare un premessa, che riguarda la colpevole e, per molti versi, sprezzante condotta tenuta finora sulla materia in contenzioso dal Comune di Modica, che nel susseguirsi delle Amministrazioni al governo non si affatto curato di onorare il debito, anche quando, con l’emanazione del D.L. n. 35/2013, poteva essere messo nella condizione di estinguerlo quanto meno per la sorte capitale, sulla cui entità in realtà non c’è stato – perché non poteva esserci – alcun contrasto d’opinione. Né sembra che, allo stato, la situazione sia cambiata di molto, anche in vista della paventata procedura di riassetto.
Rispetto a tali ‘edificanti’ precedenti, si pone allora una questione di ‘affidabilità’ del debitore che deve sollecitare un supplemento di prudenza riguardo sia alle modalità di pagamento, che, soprattutto, riguardo alla ‘garanzie’ volte ad assicurare l’effettivo pagamento di quanto convenuto. Per tale scopo, appare in ogni caso necessario rideterminare il valore del primo pagamento da effettuare all’atto della conclusione, l’unica dazione che, date le vicende passate del contenzioso e le condizioni attuali nelle quali versa il Comune di Modica, potrebbe invero risultare certo ed effettivo – fino a farlo corrispondere ad una somma compresa tra i 3/5 ed i 4/5 della sorte capitale (come quantificata in € 5.636.000, 00): anche se ‘prudenza’ amministrazione vorrebbe che all’atto della conclusione, il Comune di Modica versasse l’intero debito in conto capitale!! – Procedendo poi a ridurre proporzionalmente il periodo di estinzione, e, comunque, a rideterminare il calcolo dei successivi ratei annuali in modo da tener conto anche della quota complessiva degli interessi già maturati, l’unica somma che può essere rideterminato in via transattiva, per tutte le ragioni di legittimità e di merito evidenziate in precedenza.
C) – Infine, sulla parte normativa dell’accordo, così come sopra riferita, si rileva la necessità di procedere ad una maggiore ponderazione e puntualizzazione, in termini di opportunità, utilità e di garanzia, degli effetti di un eventuale inadempimento di controparte, ovvero della dichiarazione dello stato di dissesto del Comune di Modica, non soltanto sulla tenuta giuridica dell’accordo transattivo, quanto, e soprattutto, sulla sorte dei pagamenti fino allora ( eventualmente) effettuati e sui risarcimenti dovuti.
Peraltro anche riguardo al calcolo degli interessi maturandi in ragione della prevista rateizzazione, il testo deliberato appare poco chiaro, come opportunamente è stato messo in rilievo dall’ufficio legale del nostro Comune.
La opportunità di precisare la parte normativa, rispetto ad alcuni dei profili così sollevati, in realtà non può porre in secondo piano la questione principale suscitata dalla proposta così deliberata. E cioè la necessità di ripensare innanzi tutto le ragioni ed il contenuto economico della ‘transazione’, per renderla giustificata e sostenibile in fatto ed in diritto, e non già come l’ennesimo ‘illusione’ consumata a danno dalla comunità sciclitana a causa di condotte infide e spregiudicate di altre amministrazioni locali, o di non meglio motivate “ragioni di stato”, che in tal modo hanno finora trovato comodo scaricare le proprie colpevoli e ‘pervicaci’ inadempienze.
Tanto si sommette alla valutazione delle SS.LL. e si porgono cordiali saluti
Scicli 17 settembre 2015
Il Portavoce del Blog di Scicli
Giovanni Scifo