CASO “A.CI.F.” OVVERO DAI POLLI AL PETROLCHIMICO
Dal pollaio al petrolchimico… ma passando da dove?
Potrebbe essere questo il sottotitolo di questa revisione documentale che sottoponiamo ai nostri Lettori. Infatti, sono ripetutamente comparsi negli ultimi giorni articoli di giornale, provenienti da un’unica firma e dunque da unica fonte, nella quale è stato sottolineato che la ditta ACIF svolgerebbe da gran tempo attività di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi . Tanto è vero che la stessa azienda ha fatto riferimento, nelle sue richieste, ad un “ampliamento” e non ad una nuova attività.
È stato perciò quasi obbligatorio reperire e leggere i documenti che sono agli atti degli uffici del Comune di Scicli e della Provincia di Ragusa, documenti che costituiscono parte integrante del ricorso al TAR presentato lunedì 9 maggio scorso avverse le autorizzazioni che sarebbero state ottenute dall’ACIF in passato.
Tutto comincia da un edificio adibito a pollaio, ovvero ad una attività del tutto agricola e come tale, in perfetta regola con la destinazione urbanistica dei luoghi, contraddistinta nel Piano Regolatore Generale con la sigla E4.
Con il provvedimento n. 1/SUAP (“Sportello Unico per le Attività Produttive”) in data 13/01/2009 la ditta A.CI.F. s.r.l. viene autorizzata al cambio di destinazione d’uso dell’edificio adibito a pollaio in impianto produttivo di riduzione volumetrica di manufatti in pet e polistirolo, nonché ad eseguire in detto edificio lavori di manutenzione.
L’autorizzazione è corredata dai pareri favorevoli dell’Ufficio Tecnico Comunale, settore urbanistica, e della Commissione Edilizia comunale, i quali hanno espresso tali pareri rispettivamente in data 20/10/2008 ed in data 06/11/08, e li trasmettono al SUAP con nota n. 6666/urbanist. del 12/11/2008.
Si qui tutto a posto, in quanto la variazione di destinazione d’uso è stata assentita ai sensi e per le finalità dell’art. 6 dell L.R. 17/94. Che cosa vuol dire? In sintesi, gli immobili … realizzati in zona agricola … e che non possono più essere utilmente destinati alle finalità economiche originarie, è facoltà dei comuni consentire il cambio di destinazione … nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione non sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ….”. In altre parole, se il pollaio non funzionava più ed era facoltà della ditta chiedere una variazione di uso dell’edificio, purché si rimanesse nell’ambito di attività che non contrastassero con il PRG. Le attività “di riduzione volumetrica di manufatti in pet e polistirolo”, essendo connesse con l’agricoltura, potevano essere assentite, e così fu.
Contemporaneamente, deve essere del tutto chiaro a chi legge che con l’autorizzazione 1/SUAP/2019 viene variata solamente la destinazione d’uso dell’immobile, ma l’area di sedime (cioè l’area dove l’immobile sorge) resta zona agricola.
Successivamente, la ditta ACIF chiede di essere autorizzata per lavori di “ampliamento dell’impianto di trattamento e riduzione reflui in C.da Cuturi”, impianto già autorizzato con provvedimento 01/SUAP. Questa volta l’U.T.C., settore urbanistica, risponde esprimendo per due volte parere di “Non conformità urbanistica”, sia in data 03/11/2010 che, dietro reiterazione della richiesta dell’ACIF, in data 13/12/2010.
Perché questa volta l’UTC è contrario a rilasciare l’autorizzazione? La risposta è semplice e sta nel fatto che le attività assentibili nei luoghi escludono la conservazione di rifiuti pericolosi se estranei all’agricoltura, quali potrebbero essere invece i pesticidi e i carburanti agricoli. Ovviamente, se è esclusa la detenzione di materiali pericolosi non connessi all’agricoltura, a maggior ragione è del tutto escluso il trattamento di materiali pericolosi.
E infatti, deve essere precisato che con l’avvio della variante alle Norme Tecniche del PRG di cui alla Delibera Consiliare n. 60 del 5/08/2010, variante poi approvata dall’Assessorato regionale con Decreto 09/02/2012, l’intervento richiesto dall’A.CI.F. contrasta con il PRG, che, all’art. 35.E-Zone E agricole, al comma 3.23, recita: “Vengono definiti compatibili con le zone agricole i depositi di materiali pericolosi (liquidi infiammabili, esplosivi, ecc.), fatta salva la specifica disciplina, ed esclusi quelli riconducili al D.Lgs 152/2006.”. [Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 23/03/2012, parte 1^, n. 12, Decreto 9 febbraio 2012 – Approvazioni di variante alle norme tecniche di attuazione al Piano Regolatore Generale del Comune di Scicli]. Il D.Lgs 152/2006, per chi non lo sapesse, è il Testo Unico sull’Ambiente e stabilisce le “Norme in materia ambientale”.
Nonostante tali pareri negativi ripetutamente espressi dall’UTC, il SUAP rilascia la propria autorizzazione (la n. 40/SUAP del 04/08/2011), affermando che le opere in progetto costituiscono ampliamento dell’attività già autorizzata (dunque pet e polistirolo, autorizzazione 1/SUAP/2009) e che le stesse riguardano esclusivamente l’installazione e l’impiego di nuovi macchinari su una superficie esterna, in aggiunta al ciclo produttivo già in essere.
Ma è veramente così? Si tratta davvero di un ampliamento di attività preesistente? Vediamo cosa succede adesso. Forti dell’autorizzazione 40/SUAP/2011 la ditta presenta istanza alla Provincia Regionale di Ragusa in data 09/08/2011, prot. n. 41646 avente per oggetto: Comunicazione di inizio attività per l’esercizio delle operazioni di recupero rifiuti “non pericolosi”.
Con propria nota prot. n. 53863 del 28/10/2011, avente per oggetto: Comunicazione di inizio attività per l’esercizio delle operazioni di recupero rifiuti “non pericolosi”, la Provincia Regionale di Ragusa autorizza l’inizio dell’attività.
Ma nel frattempo è accaduto un fatto stranissimo e inatteso. Mentre nell’oggetto della richiesta inviata dall’ACIF si leggeva l’espressione “rifiuti “non pericolosi””, nel corpo dell’autorizzazione si legge inaspettatamente che “la ditta chiede il recupero e messa in riserva di rifiuti pericolosi”.
Nello specifico dell’autorizzazione n. 18/2011, rilasciata dalla Provincia Regionale di Ragusa in data 28/10/2011, prot. n. 53863, fra le altre cose si legge:
– Considerato che la presente comunicazione di inizio attività produce modifica sostanziale delle operazioni di recupero della comunicazione di inizio attività precedente del 16/04/2009”.
Dunque la Provincia di Ragusa è perfettamente consapevole che la Ditta si sta inoltrando in una attività che non ha più nulla a che vedere con il recupero del pet e del polistirolo, una nuova attività che prevede la lavorazione di materiali pericolosi.
Ma tali attività, come abbiamo visto, sono in netto contrasto con lo strumento urbanistico vigente alla data della richiesta ACIF e l’UTC Comunale – abbiamo visto anche questo – lo scrive chiaramente per ben due volte! Eppure la Provincia scrive nella stessa autorizzazione: … l’attività del centro di recupero non contrasta con le limitazioni e con i vincoli specifici ed urbanistici del Comune di Scicli”!
Da quei fatti del 2011 si fa presto ad arrivare ai nostri giorni, nei quali all’art. 1 del Decreto Assessoriale 218/2016 (che come tutti sanno è oggi sospeso) si legge “ si rilascia l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della parte II, Titolo III-bis del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., alla società A.CI.F. Servizi srl …”; in altre parole il Decreto 218 (ACIF) si appoggia interamente sulla legge n. 152/2006, i cui effetti positivi risultano negati a partire dalla Delibera del Consiglio Comunale di Scicli n. 60/2010 e più sopra chiaramente descritto.
Questa è la storia di un pollaio improduttivo che fu trasformato in stabilimento per attività connesse con l’agricoltura e come tali lecite, quali il recupero del pet e del polistirolo, che dalla Provincia di Ragusa fu poi autorizzato a trattare rifiuti pericolosi – nonostante si ricevette una comunicazione per rifiuti non pericolosi – in netto contrasto con lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Scicli che tali attività vietava tassativamente. E che sull’onda di tali “curiose” autorizzazioni, con la tecnica nota come “piede nella porta” è finito per chiedere l’autorizzazione a trattare 200.000 tonnellate annue di rifiuti, dei quali 115.000 pericolosi e per nulla connessi all’agricoltura, bensì provenienti dai petrolchimici di Gela e Priolo.
In definitiva, ci chiediamo: perché mai la Provincia di Ragusa autorizza l’ACIF al trattamento di rifiuti pericolosi dando seguito ad una richiesta di trattamento di rifiuti “non pericolosi”? E perché mai la lo stesso ente autorizza in contrada Cuturi di Scicli attività tassativamente vietate dal PRG vigente?
Il Comune di Scicli (sia l’Ufficio Tecnico che lo sportello unico per le attività produttive – SUAP) che aveva – e ha – tassativamente vietato in quella zona la detenzione di rifiuti di cui il Decreto 152/2006, che cosa conosce di tutta questa storia? E cosa intende fare ora che grazie alle ricerche dei cittadini è al corrente di tutto?
In chiusura, una domanda è d’obbligo:ma attualmente l’ACIF che cosa sta facendo in contrada Cuturi in agro di Scicli, e con quale autorizzazione, visto che il trattamento dei rifiuti pericolosi è tassativamente vietato?
Chi sta effettuando – o non sta effettuando – i controlli amministrativi e igienico sanitari obbligatori per legge?