L’impianto ACIF srl e il Piano Regolatore Generale di Scicli
L’Impianto ACIF srl e il Piano Regolatore Generale di Scicli
E’ notizia dei giorni scorsi che il TAR-Catania ha annullato la “revoca” del provvedimento di autorizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi di contrada Cuturi emesso dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente [1]
Si tratta dello stabilimento il cui progetto prevede di trattare in un’area di aperta campagna – anziché in un’area industriale attrezzata – l’enorme quantità di rifiuti di 200.000 tonnellate annue provenienti dall’industria del petrolio sia locale che di Priolo (SR) e Gela (CL) (pozzi di estrazione, serbatoi delle petroliere, eccetera), delle quali 115.000 tonnellate classificate come rifiuti pericolosi. Viene effettuata una disamina della situazione urbanistica che sta alla base dell’autorizzazione regionale ottenuta dalla Ditta e si avanzano le proposte di azioni da svolgere a tutela della salute dei cittadini e del territorio dagli inquinamenti
In questo procedimento il Comitato di Volontariato per la Difesa della Salute e dell’Ambiente di Scicli si era unito a sostegno della Regione Siciliana, il cui atteggiamento processuale – cogliamo occasione per mettere in evidenza – è apparso davvero molto tiepido ed era stato preceduto da provvedimenti regionali che recavano errori marchiani.[2]
Il Comitato di Volontariato si costituì immediatamente dopo la notizia del decreto di approvazione regionale (D.R. n. 218 del 4 marzo 2015) ed è composto da cittadini e dalle forze politiche presenti in città (ad esclusione dell’UDC) senza riguardo al colore politico, ma solo al Bene Comune. Al Comitato si deve il ricorso in giudizio presso il TAR di Catania contro tale decreto (il procedimento deve ancora essere trattato).
Oggi il nuovo governo comunale ha già fatto sentire la propria voce in maniera forte e chiara. Ferma restando la insostituibilità di un rinnovato movimento popolare, qui si richiamano alcuni aspetti della vicenda che coinvolgono direttamente la responsabilità dell’ente comunale, in quanto titolare del diritto di pianificazione del suo territorio (oltre ché della salute pubblica, posto direttamente in capo al Sindaco). Ciò al fine di facilitare e accelerare azioni politico – amministrativa ed eventualmente giudiziarie.
Per limitarci alle vicende più recenti, a partire dal 2010 e fino a quando fu possibile agire come amministrazione democraticamente eletta, Consigli e Giunte comunali due diverse amministrazioni intervennero più volte a tutela del territorio oggetto dell’intervento. [3]
In particolare, con la delibera n. 60 del 5 agosto 2010 il Consiglio Comunale approvò una variante alle norme tecniche di attuazione del PRG che all’art. 35. Zone E – agricole, comma 3.23 recita :”Vengono definiti compatibili con le zone agricole i depositi di materiali pericolosi(liquidi infiammabili, esplosivi, ecc.) … esclusi quelli riconducibili al D.lgs. 152/2006. La variante venne approvata dall’Ass. Reg. Territorio e Ambiente con decreto del 9-02-2012 e pubblicata nella GURS del 23-03-2012, parte 1^, n. 12.
Sulla base di tale delibera, essendo allora già scattate le norme di salvaguardia in attesa dell’approvazione regionale, l’Ufficio Tecnico Comunale in data 3 novembre 2010 espresse parere di “Non conformità urbanistica” alla richiesta di ampliamento dell’impianto ACIF al trattamento di nuovi materiali, e tale parere negativo fu reiterato con nota n. 6885 del 13-12.2010. Ciononostante, il SUAP di Scicli (Sportello Unico Attività Produttive) rilasciò l’autorizzazione richiesta, giustificandola con il fatto che si trattasse di mero “ampliamento” dell’attività esistente (40/SUAP/2011).
E invece non si trattava di un mero ampliamento, ma di modifica sostanziale. Infatti, nell’autorizzazione provinciale n. 53863 del 28-10-2011 si riconosce che “la presente comunicazione di inizio attività produce modifica sostanziale delle operazioni di recupero della comunicazione di inizio attività precedente del 16/04/2009.” Ciò in quanto la Ditta chiedeva di poter trattare materiali pericolosi non previsti dalla precedente autorizzazione (1/SUAP/2009).
Ma c’è di più. Nello stesso documento si legge anche di “rifiuti pericolosi e non pericolosi”, mentre nell’oggetto della domanda A.CI.F. si leggeva soltanto “non pericolosi”. In sostanza, su un argomento così delicato, e contrastato dai ripetuti pareri negativi dell’UTC di Scicli, era stata inviata alla Provincia una domanda avente un oggetto che non mostrava la parte più importante della richiesta.
Le sorprese non sono finite. Infatti, sempre nell’autorizzazione della Provincia [4] si legge che i rifiuti di cui la richiesta avanzata dalla Ditta sono “non incompatibili con la destinazione urbanistica del Comune di Scicli”. Invece, i rifiuti pericolosi – quelli non menzionati nell’oggetto della richiesta – sono tassativamente vietati nelle zone agricole di Scicli e certamente nel territorio di contrada Cuturi.
In sostanza, il funzionario della Provincia pare arrampicarsi sugli specchi per superare il parere negativo dell’Ufficio Tecnico Comunale di Scicli, facendo riferimento ad una categoria urbanistico – amministrativa che a chi legge pare del tutto nuova: la “non incompatibilità”. Agisce inoltre come assumendo assai impropriamente una competenza – quella urbanistica – che fino a prova contraria spetta solo ed unicamente al Consiglio Comunale.
Resti chiaro, a questo punto, il fatto che in tutte le zone agricole di Scicli, ivi comprese a maggior ragione quelle come Cuturi (che sono tutelate da ulteriori vincoli: il passaggio da E4 ad E1 di cui alla delibera consiliare n. 5 del 19-01-2015) vige tuttora la norma che esclude l’insediamento di ogni attività riconducibile al Decreto L.gs. 152/2006, decreto sul quale invece si basa – giova ricordarlo- il provvedimento del 4 marzo 2016 con il quale la Regione autorizza l’impianto ACIF.
Veniamo ora al 2015. La Commissione Straordinaria si era insediata a metà maggio, e poche settimane dopo – dal 1 luglio – aveva già sostituito il capo “storico” dell’ufficio tecnico di Scicli. In data 10 luglio 2015 l’Ufficio Tecnico su richiesta della Ditta rilascia un “certificato di destinazione urbanistica”, in cui si dichiara che l’area oggetto dell’impianto ricade “in zona E4, con le norme di salvaguardia delle zone E1” (in forza della citata delibera consiliare n. 5/2015). Pochi giorni dopo, il 24 luglio, con nota n. 18877 sempre l’UTC trasmette all’Assessorato Regionale competente, e ai Commissari, un parere tecnico favorevole all’impianto, con l’avvertenza che per superare i vincoli urbanistici occorreva una delibera commissariale assunta con i poteri del Consiglio. [5]
In sostanza, il nuovo dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale pare ignorare la norma, allora e tuttora in vigore, secondo la quale in tutte le zone agricole di Scicli sono vietati gli interventi di cui al D.L.gs. 152/2006, norma peraltro già applicata in occasione del diniego del 2010. I commissari, dal canto loro, ignorano l’avvertenza, non deliberano alcunché e pertanto nulla viene pubblicato all’albo pretorio; in tal modo la città continua a non venire informata di nulla.
In sostanza, quella autorizzazione dell’UTC del 24 luglio appare doppiamente irregolare: perché ignora un preciso vincolo delle norme di attuazione del PRG e perché contrasta con le norme di salvaguardia ulteriormente scattate con la delibera consiliare n. 5/2015. In aggiunta, l’Assessorato Regionale, nel citare il parere favorevole del Comune di Scicli, si limita a scrivere che l’area ricade in zone E4, ma elimina ogni accenno ai vincoli delle norme di salvaguardia delle zone E1. Come dire che dalle norme e dagli atti pubblici si prende solo ciò che serve. [6]
Sulla vicenda ACIF restano aperte numerose questioni. La prima attiene l’assenza dei Commissari alle conferenze dei servizi, circostanza che se da una parte ha determinato la carenza di espressione sulle questioni di salute pubblica (di pertinenza del Commissario che con la nomina ministeriale ha assunto i poteri del sindaco – la dott..ssa Giallongo) e sulle questioni di tutela del territorio (assunte nella nomina ministeriale dalla Commissione nel suo complesso), dall’altra ha significato l’assenso pieno dei Commissari all’insediamento industriale di che trattasi. Infatti, per regolamento delle conferenze, chi non partecipa è come se esprimesse parere positivo. Ci si chiede oggi se la Città sia ancora in tempo per far sentire la propria opinione attraverso gli organi istituzionali appena insediati.
L’altra questione fondante è quella della posizione urbanistica dello stabilimento, della quale posizione questa nota – insieme ad altre già pubblicate [7] – affronta i punti nodali. L’auspicio è che si possa rimediare alle evidenti disfunzioni del passato, ma anche che si porti a compimento con la massima sollecitudine la variazione di destinazione urbanistica votata dal Consiglio Comunale nel gennaio 2015, il cui iter durante il periodo di commissariamento è rimasto inopinatamente incompleto.
Connessa alla questione appena trattata è la verifica della congruità della richiesta di finanziamento che la Ditta ha poi ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, visto che essa doveva riportare la dichiarazione di “conformità urbanistica”. Va sottolineato che per quanto è dato sapere per loro stessa ammissione, i tentativi volti ad ottenere chiarimenti messi in atto da taluni parlamentari non avrebbero fino ad ora sortito alcun effetto.
Né sono secondarie, a questo punto, ulteriori azioni, come una velocissima approvazione del Piano Paesistico da parte del Consiglio Comunale, che porterebbe ad un livello ulteriore e invalicabile la protezione del territorio da aggressioni come quella in corso, l’approfondimento della posizione assunta dall’ARPA, impossibilitata a esprimere un parere sui documenti forniti (o non forniti) dalla Ditta, e altre ancora.
L’Amministrazione Comunale, già al lavoro, avrà modo di valutare gli interventi più opportuni, ferma restando la necessità di far sentire con forza e ancora una volta la volontà della popolazione di Scicli.
Scicli 11 gennaio 2017
Il blog di Scicli
[1] https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EAIYFM4N4CRHISGZXW3QPOKJRU&q=Cuturi
[2] http://www.ilblogdiscicli.com/2016/07/26/caso-acif-arriva-la-revoca-sara-lultimo-atto/
[3] 19 -07 – 2010 – Delibera CC n. 52- Perimetrazione Parco degli Iblei.
02 -12- 2010 – Delibera GC n. 321 – Direttiva inserimento PTOP Parco Extraurbano Truncafila.
02 – 09 2013 – Delibera CC n. 57 – Mozione indirizzo avvio procedure Parco Extraurbano Truncafila.
08-05-2014 – Delibera GC n.72 – Direttiva riclassificazione urbanistica Truncafila e aree contermini.
19-01-2015 – Delibera CC n. 5 – Variante zonizzazione PRG da E4 a E1.
[4] Autorizzazione provinciale n. 18/2011 (prot. n. 53863 del 28-10-2011)
[5] Tanto è vero, si ribadisce, il parere negativo espresso per ben due volte dall’U.T.C. (inopinatamente non tenuto in debita considerazione dal SUAP Scicli e in definitiva anche dalla Provincia regionale di Ragusa), in quanto “l’intervento proposto contrasta con le previsioni dell’art. 35.E punto 3.9 delle N.T.A. del P.R.G. vigente ed art. 35.E.3.23 in variante, adottato con D.C. n. 60 del 05.08.2010.” e successivamente approvato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 23/03/2012, parte 1^, n. 12, Decreto 9 febbraio 2012 – Approvazioni di variante alle norme tecniche di attuazione al Piano Regolatore Generale del Comune di Scicli. Si aggiunge a questo l’ulteriore tutela voluta dal Consiglio Comunale con la citata delibera 5/2016.
[6] Sulla improbabile situazione urbanistica e sulla assoluta necessità di procedere a controlli leggasi la diffida prot. n. 23222 del 26 agosto 2016 inviata dal Comitato al Comune di Scicli e in copia alla Ex Provincia, al Prefetto di Ragusa e a Ministero dell’Interno
[7] http://www.ilblogdiscicli.com/2016/05/19/caso-a-ci-f-ovvero-dai-polli-al-petrolchimico/