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SLITTA ANCORA LA SENTENZA

 

Roma, 11 maggio.  In sede dell’udienza conclusiva del processo amministrativo presso il Consiglio di Stato si viene a sapere che il TAR Lazio ha trasmesso i documenti richiesti il 12 gennaio 2017 solo il giorno precedente, 10 maggio, alle ore 15.30. Ovvio l’ulteriore rinvio stabilito dal Consiglio, questa volta al 27 giugno p.v..

Forse ci saremmo attesi maggiore precisione e tempestività al fine di giungere alla chiusura di un processo che non riguarda personalmente i ricorrenti, ma la reputazione di una intera Città.

 

Si attendeva per giovedì scorso 11 maggio la sentenza presso il Consiglio di Stato (Roma, Sezione Terza) sull’appello promosso contro la presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell’Interno da parte alcuni Consiglieri Comunali e da tutti gli Assessori dell’ultima Giunta Susino.
Si tratta dell’appello contro la sentenza n. 03419 della prima sezione del  T.A.R. Lazio – Roma, che nel 2016 ha confermato il provvedimento che reca insieme lo scioglimento del Consiglio comunale di Scicli  per condizionamento mafioso e la nomina della commissione straordinaria per la gestione dell’ente.
In altre parole, un buon numero di Consiglieri del disciolto Consiglio Comunale, e tutti gli Assessori, avevano impugnato dinanzi al TAR del Lazio  il decreto di scioglimento (d.P.R. del 29 aprile 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. del 21 maggio 2015) con il quale fu disposto sia lo scioglimento del Consiglio comunale di Scicli (RG), sia la nomina della commissione straordinaria, commissione alla quale furono attribuiti i poteri del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco.
Quei Consiglieri e la Giunta intendevano dimostrare non solo di non aver subito alcun condizionamento di nessun tipo, ma che Scicli non merita un provvedimento amministrativo che la definisca come città mafiosa.  Basta prendere atto che nessuno dei Consiglieri ricorrenti è stato colpito da provvedimenti di qualsiasi tipo, né alcun atto del Consiglio disciolto è stato sottoposto a censure da parte dell’Amministrazione straordinaria, per comprendere che non ci sono ragioni personali dietro ad una scelta che significa rischi e impiego di danaro proprio.
La stessa commissione straordinaria, una volta insediata, non ha cancellato nessun atto prodotto né dal Consiglio, né dalla Giunta del tempo, non potendovi evidentemente rintracciare alcuna irregolarità.
Tanto è vero che la stessa sentenza del TAR Lazio, pur contraria alle richieste dei ricorrenti, ha dovuto dare atto nei fatti che nessuna irregolarità poteva essere posta a loro carico.
Tutto questo testimonia come il movente del ricorso  avanzato a spese e rischi propri da parte di Consiglieri e Assessori sia solo ed unicamente quello di lavare una macchia ingiusta caduta non su di loro, ma su Scicli e dunque sulla cittadinanza tutta.
Del tutto particolare la posizione degli Assessori, in quanto i provvedimenti di scioglimento non riguardano le Giunte comunali, ma solo i Consigli. Dunque, le ragioni che hanno mosso gli Assessori nell’aggiungersi al ricorso, sempre a loro rischi e spese, sono ancora di più legate alla difesa del buon nome della Città di Scicli.
La sentenza del TAR in primo grado fu avversa al ricorso degli ex amministratori, adducendo fra le principali motivazioni la sussistenza di un processo penale a carico dell’ex Sindaco.
Però, come è ormai a tutti noto, questo processo a carico del Sindaco, pendente presso il Tribunale Penale di Ragusa, ha dato luogo in primo grado di giudizio ad assoluzione piena perché “il fatto non sussiste”, con sentenza in data 11 luglio 2016, n. 1422/16.
Con l’ordinanza pubblicata il 15 gennaio scorso il Collegio giudicante, ritenne necessario acquisire al giudizio una versione integrale della copia della relazione della Commissione d’accesso (la terna “investigativa” che soggiornò per sei mesi presso il Municipio di Scicli a partire dal luglio 2015). Infatti, tale relazione sembrava essere ancora custodita presso la Segreteria della (Sezione del TAR Lazio), che non provvide ad inviarla al Consiglio di Stato.
Aggiungiamo che nell’appello in corso (appunto presso il Consiglio di Stato) non si sono costituiti né  la Prefettura di Ragusa, né il Comune di Scicli (in primo grado, la Commissione Straordinaria si era invece costituita di fronte al TAR Lazio, con notevole esborso per parcella a legale esterno al Comune).
Siccome questa relazione non si trovava agli atti, il Consiglio di Stato con ordinanza del 12 gennaio 2017 ( pubblicata il 15 gennaio)  la richiedeva al TAR Lazio, ritenendola necessaria alla comprensione del procedimento e alla formulazione della sentenza. In attesa di riceverla, rimandava alla udienza dell’11 maggio 2017 per la sentenza.
L’11 maggio, però, a Roma in sede di udienza si viene a sapere che il TAR Lazio ha trasmesso i documenti richiesti solo il giorno precedente, 10 maggio, alle ore 15.30. Di conseguenza, il Consiglio di Stato non ha potuto fare altro che rinviare ulteriormente, questa volta al 27 giugno p.v..
Noi preferiamo non commentare l’ulteriore rinvio, reso necessario dal fatto che il TAR Lazio ha inviato quanto richiesto dal Consiglio di Stato dopo quattro mesi, ovvero il giorno prima della udienza che doveva essere conclusiva. Dobbiamo soltanto sottolineare che un gruppo di cittadini, che ha messo faccia e denari, si sarebbe atteso maggiore tempestività a favore della chiusura di un processo che non li riguarda personalmente, ma riguarda la reputazione di una intera Città.

 

 

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Posted on 13 Maggio 2017 by adminscicli. This entry was posted in Cittadinanza attiva. Bookmark the permalink.
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