PARTE LA “DEMOCRAZIA PARTECIPATA”
PARTE LA “DEMOCRAZIA PARTECIPATA”
NECESSARIO PER I COMUNI ADOTTARE O RIFORMULARE I REGOLAMENTI SE GIA’ APPROVATI
La cosiddetta “Democrazia partecipata” è una procedura dettata a partire dalla legge regionale n.5 del 2014. All’interesse che riveste in proprio, aggiunge quello di costituire un primo gradino verso il Bilancio Partecipativo, che per tutti i Comuni dovrebbe costituire obiettivo di medio termine.
Per i Comuni Siciliani, dotarsi del Regolamento per la Democrazia Partecipata è indispensabile per non correre il rischio di dover restituire i finanziamenti regionali ricevuti e non impiegati.
In ogni caso, le più recenti disposizioni rendono necessarie modifiche sostanziali a Regolamenti eventualmente già adottati. Qui di seguito vengono presentati i nodi del Regolamento (testo disponibile anche in allegato). In un ulteriore pdf la proposta di Regolamento che la Rete propone ai Comuni. Per le procedure partecipate, da tenere in grande considerazione, il lavoro svolto dal Comune di Monterosso Almo l’ausilio della locale Associazione della Rete. Infine, viene fornito un sintetico riepilogo dei documenti sorgente.
Allegati:
190410-190224-DEMOCRAZIA PARTECIPATA- punti critici
190401-Proposta Regolamento Democrazia Partecipata
190213-DEMOCRAZIA PART – NORME – GS
Da segnalare la brochure pubblicata dal Comune di Monterosso Almo, messa a punto con la collaborazione dell’Associazione Arci 25 Aprile, della Rete delle Associazioni BBVV A V
Figura in evidenza prelevata dal sito di Monterosso Almo
DEMOCRAZIA PARTECIPATA – L.R. 5/2014 e successive
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I Nodi del Regolamento
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Possibili evoluzioni
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Statuto Comunale
I Nodi del Regolamento
Tutti i Regolamenti concernenti la “Democrazia Partecipata” debbono essere adeguati alla legge 8/2018 e alla scadenza del 30 giugno che essa pone. La questione diviene perciò urgente e preminente.
Le Associazioni di Monterosso Almo e di Siracusa hanno affrontato con decisione la tematica della “democrazia partecipata”, temine molto ampio che al momento viene limitato alla gestione di un importo pari almeno al 2% dei trasferimenti diretti assegnati dalla Regione Siciliana ai Comuni. È opinione comune che possa trattarsi di un primo gradino verso il Bilancio Partecipativo, passando eventualmente per il Bilancio Partecipato.
Fermo restando che la realtà di ogni Comune può richiedere aggiustamenti, il Regolamento inviato al Comune di Siracusa, grande città, è frutto di ragionamenti che hanno tenuto conto di altri Regolamenti comunali, e fra questi anche del Regolamento di Monterosso Almo e di quello di Scicli, città che per numero di abitanti si posizionano fra le piccole e le medie.
Esso può pertanto essere ritenuto, al momento, come il Regolamento tipo proveniente dalla nostra Rete Beni Comuni Area Vasta.
Segue un elenco di punti nodali delle procedure per la Democrazia partecipata che, in quanto tali, debbono essere affrontati, risolti e fatti refluire nel Regolamento tipo – come in realtà è stato fatto, seppure non tutti. Per esempio, Regolamento proposto a Siracusa sulla questione dei minori di 18 anni ha effettuato scelte non inclusive.
“Progetti” e “proposte” sono qui spesso utilizzati come sinonimi.
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Scadenza. Il Regolamento deve contenere il termine massimo del 30 giugno per dare inizio alle procedure ovvero alla emissione del bando comunale di interesse. Questa è l’innovazione più importante da inserire nel Regolamento, in quanto in assenza di termine le amministrazioni possono essere indotte a proseguire con l‘andazzo attuale. In realtà, prima si comincia la procedura e meglio la si potrà condurre in porto, con positive refluenze sul dibattito democratico, sulle operazioni connesse al bilancio comunale e in generale sul tempestivo assolvimento degli adempimenti ad essa connessi.
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Partecipazione dei minori. Alcuni Regolamenti incoraggiano la partecipazione dei minori – dai 16 anni – e la questione appare degna di attenzione.
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Aree tematiche. Le indicate dal Comune sono indicative, in quanto dallo studio condotto non risulterebbe da nessuna parte che debbano essere esclusive, anzi nella circolare n.5/2017 si scrive espressamente di “eventuali aree tematiche”.
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Schede di presentazione. Le schede di presentazione, costituendo esse stesse un delicato momento di interfaccia fra amministrazione e cittadini, dovranno essere comprensibili e nel contempo garantire il raggiungimento degli obiettivi. Una ipotesi non accolta nel Regolamento tipo (Siracusa) è quella di indicare un numero limitato di battute, per ottenere una efficace sintesi della proposta, a sua volta fattore di migliore comprensione da parte della cittadinanza. La limitazione del numero di battute potrebbe essere inserita nel regolamento sulla falsariga della presentazione dei progetti a finanziamento pubblico. Nei quali l’uso delle schede è obbligatorio e i progetti la cui descrizione eccede lo spazio assegnato vengono eliminati senza valutarne il merito.
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Inizio fase consultazione. Una certa distanza fra la pubblicazione del bando e l’inizio del periodo della fase di consultazione e raccolta progetti potrebbe evitare che vengano indirizzati all’Amministrazione progetti non adeguatamente discussi fra gli stessi proponenti; mentre, il dibattito in fase di costruzione dei progetti potrebbe essere considerato parte integrante dell’obiettivo di crescita democratica della città.
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Termine fase di consultazione. È necessario indicare il termine massimo entro il quale gli interessati possono far pervenire le proposte, in modo da consentire il rapido prosieguo delle operazioni, alcune delle quali non poco impegnative e tra queste l’ammissibilità dei progetti e la votazione da parte della cittadinanza;
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Durata della fase di consultazione. La durata della fase di consultazione risulta dal periodo intercorrente fra due termini di presentazione e di conclusione sopra riportati; deve essere ampio per favorire la costruzione dei progetti e il confronto quanto più ampio, ma non tanto da spostare troppo in avanti le procedure successive.
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Ammissibilità delle proposte. Il vaglio di ammissibilità è un punto delicato della procedura. Esso viene effettuato dall’amministrazione secondo criteri il più possibile oggettivi e la valutazione non dovrà mai essere di natura “politica” o connessa alla natura politica o partitica dei proponenti. Il Regolamento deve perciò indicare i criteri utilizzati per l’ammissibilità. Un criterio inderogabile sarà proprio l’uso delle schede di presentazione. Potrebbe tornare utile, come già detto, eliminare i progetti la cui descrizione eccede uno spazio assegnato.
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Scheda sintetica di ammissibilità delle proposte. Utile per dare trasparenza al processo di valutazione delle proposte.
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Documento della Partecipazione. Il documento di partecipazione conterrà le proposte redatte secondo la scheda di presentazione e la scheda sintetica di valutazione redatta al termine del processo di ammissibilità. Il Documento non sembra essere indicato da leggi o circolari, tuttavia è presente nei Regolamenti vigenti e appare un presidio corretto e utile – probabilmente irrinunciabile – per il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e di efficacia per la successiva votazione.
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Distinzione delle proposte. Occorre riflettere se la distinzione fra segnalazioni e interventi, presente in molti Regolamenti e anche nel Regolamento Tipo, è realmente utile.
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Partecipazione alla valutazione dell’ammissibilità delle proposte. A maggiore garanzia dei cittadini proponenti si potrebbe prevedere la partecipazione della cittadinanza all’esame di ammissibilità delle proposte condotto dall’Amministrazione. Tuttavia, questo potrebbe allungare o rendere macchinosa la fase di valutazione dell’ammissibilità. Per gli stessi fini potrebbero rivelarsi utili anche la pubblicazione di schede sintetiche sul web e/o l’invio della scheda sintetica di valutazione all’indirizzo di posta elettronica del proponente.
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Contestazioni e “ripescaggi”. Al momento, i Regolamenti non prevedono una procedura di confronto fra l’Amministrazione e il proponente di un progetto escluso. Una procedura che avesse questi fini da una parte rischia di appesantire e allungare i lavori di selezione. Attualmente, né i Regolamenti reperiti, né il Regolamento tipo contengono nulla in proposito
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Termine dell’istruttoria. Il termine massimo entro il quale l’istruttoria deve essere conclusa).
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Nel Regolamento tipo questa figura è stata inserita in forma esplicita
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Si tratta del punto qualificante e contemporaneamente maggiormente critico della “democrazia partecipata”. Incredibilmente, le procedure per la votazione, ovvero per la scelta dei progetti da parte dei cittadini, non sono prese in considerazione nei Regolamenti reperiti! Quello di Scicli ne è il massimo prototipo: tutto si ferma alla fase di ammissione, nulla è detto sulla formazione della graduatoria o della scelta del progetto da portare a compimento.
La scelta di Monterosso Almo di procedere ad assemblee pubbliche per l’esame di tutti i progetti pervenuti appare particolarmente felice per i Comuni con ridotto numero di residenti, piuttosto complessa per gli altri. Da notare che il Regolamento di Monterosso riporta altresì la decisione di portare avanti più proposte, anziché una sola.
Il Regolamento tipo – presentato a Siracusa – propone due procedure, in funzione di un numero minimo di progetti pervenuti all’amministrazione comunale. Per pochi progetti è prevista la discussione pubblica, seguita da votazione. Per molti, viene proposta una selezione via web. Seguirà una discussione pubblica su un certo numero di progetti giunti in cima alla classifica, al termine della quale si terrà la votazione. Questa tiene conto di bonus assegnati ai progetti in lizza in funzione della loro posizione nella classifica delle votazioni via web.
Questa soluzione potrebbe soddisfare qualsiasi tipo di Comune, con pochi o tanti abitanti.
Possibili evoluzioni
Per quanto non sia prudente pensare di modificare frequentemente un Regolamento comunale, la clausola della “sperimentazione” rende plausibile effettuare quegli adeguamenti che solo un periodo di rodaggio può porre in evidenza.
Come già detto, l’insieme delle procedure messe in atto per la Democrazia partecipata potrebbe essere molto utile per dare inizio ad una sorta di percorso verso il maggiore impegno rappresentato dal Bilancio Partecipativo.
Con questa prospettiva, potrebbe essere opportuno strutturare una significativa partecipazione non solo nella fase di scelta della proposta (votazione), ma già nella fase di formazione delle proposte. In questo modo, si potrebbe evitare che le proposte nascano nel chiuso di qualche studio o associazione, e si stimolerebbe alla partecipazione anche quella parte della cittadinanza che non intende o non ha i mezzi per produrre autonomamente una proposta.
Statuto Comunale
Lo Statuto comunale dovrebbe già contenere quanto imposto quanto previsto dall’art. 6 L 142/1990 O.R.EE. LL. e recepito dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.. Non sembrano pertanto necessarie variazioni dello Statuto stesso per dare ospitalità e legittimità al Regolamento per la Democrazia partecipata.
