Spigolando tra una sentenza e l’altra…
Leggendo la sentenza del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso di alcuni consiglieri avverso il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Scicli, mi sembra di poter osservare come emerga -ictu oculi – una inopinata “rimozione” della circostanza relativa al licenziamento del Mormina e di altri tre componenti la omonima consorteria criminale, determinato a seguito di alcune iniziative gestionali assunte dalla giunta Susino, nel frattempo succedutasi alla guida della città dopo quella, durante la cui gestione i medesimi erano stati assunti.
Al riguardo giova precisare che l’elemento fattuale evocato viene assunto dal Collegio decidente nella esposizione delle “ argomentazioni svolte dai ricorrenti.”
Si legge, infatti, che “Sarebbe, per contro vero, che, sebbene proprio tale componente dell’associazione e alcuni sui familiari fossero stati assunti presso la ditta -OMISSIS- – affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Scicli – prima dell’insediamento della giunta -OMISSIS-, gli stessi sarebbero stati poi licenziati proprio a seguito delle iniziative assunte dall’amministrazione immediatamente dopo le elezioni del 2012.”
Orbene, della circostanza non si rinviene traccia in sentenza nella parte relativa all’esame delle singole questioni prospettate dal gravame interposto ed oggetto dello scrutinio di legittimità del Collegio adito.
Inopinata, non può che definirsi la “dissolvenza di tali fatti”, la cui la valenza probatoria contraria alla ipotesi di condizionamento mafioso è di tutta evidenza, al punto da connotare la sentenza e la sottesa misura dello scioglimento di palesi profili di erronea e travisata rappresentazione dei fatti e di illogicità manifesta.
La stessa circostanza, infatti, qualche mese dopo, nel luglio dello stesso anno, viene assunta dal giudice penale – e ci sembra di poter dire del tutto ragionevolmente, al punto da definire irragionevole ogni altra e diversa valutazione- come fattore discolpante del sindaco Susino e prova inequivoca di un atteggiamento di “opposizione” e non certo di “soggezione” dell’amministrazione comunale alla consorteria criminale.
Non è inutile riportare integralmente sul punto il passo della sentenza del Tribunale di Ragusa: “Nel merito, già le difese dell’imputato nel corso dell’interrogatorio sopratrascritto ostavano all’esercizio dell’azione penale in quanto obbiettive puntuali e documentate.
Il fulcro è quello ben evidenziato dalla Difesa : il Susino, assunte le funzioni di sindaco, non appena viene informato dai funzionari comunali competenti, muove una serie di rilievi alla ECOSeib srl che provocano serio contenzioso.
Fra questi interessa in particolare quello inerente la posizione di Mormina Franco e di altri tre
dipendenti, per i quali l’Ente si rifiuta di riconoscere le prestazioni e quindi di pagarle : sino al licenziamento.
Limpide e coerenti le deposizioni dello Spanò e del Tasca.
Le iniziative dell’imputato sono allora troncanti: ammesso per ipotesi un legame, un collegamento, un impegno a favorire Mormina Franco, il risultato concreto è il suo contrario : non solo il Mormina salta, ma addirittura la Ditta al cui interno questi spadroneggia è destinataria di molteplici e pesantissime riserve contrattuali : riserve che inequivocabilmente dimostrano l’incapacità del Mormina a garantire se stesso e la Ditta. Insomma, una nullità !”
Ciò posto e rammentato che ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)comma 1, “…i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”, si deve osservare che nel caso in specie, alla stregua delle perentorie argomentazioni del giudice penale non si configura il preteso condizionamento, quale presupposto di legittimità della misura di scioglimento che ci occupa e semmai si sarebbe concretizzato l’esatto contrario.
Qui non si versa, allora, nella ipotesi della inesigibilità di un quadro probatorio sovrapponibile a quello richiesto per l’esercizio dell’azione penale, che la consolidata giurisprudenza amministrativa, ha indicato come fattore legittimante dell’azionamento del provvedimento di scioglimento, ritenendo sufficiente un quadro indiziario univoco e convergente alla fattispecie del condizionamento, quanto di un diverso e contrario apprezzamento di fatti, non già sovrapponibili, ma sovrapposti, nei quali -come detto- il giudizio penale ha escluso il preteso assoggettamento degli amministratori alla consorteria criminale.
Cosicché, ben lungi dal configurarsi l’ implausibilità di una lettura complessiva alternativa (cfr., per fattispecie similare Consiglio di Stato, sentenza n. 197/2016) come è detto dal giudice amministrativo, si può inconfutabilmente sostenere che in ordine ai fatti assunti dal medesimo per confermare la legittimità del provvedimento di scioglimento del Comune di Scicli, ed avuto riguardo alla statuizione penale, più volte citata, la lettura alternativa è non solo plausibile, ma addirittura certa ed al contrario, implausibile deve dirsi quella effettuata dalTar del Lazio.
Tutto quanto argomentato con riguardo alla valenza dirimente assegnata dallo stesso giudice amministrativo all’incriminazione del Sindaco Susino si deve dedurre che la elisione di questo elemento, come operata dal giudice penale, si riflette sulla sentenza amministrativa “dequotando” ogni altro elemento concorrente alla formazione del quadro indiziario univoco e convergente, sotteso alla ipotesi di infiltrazione.
In buona sostanza disfunzionalità ed inefficienze gestionali, proroghe degli appalti di servizi, disordine amministrativo, irritualità nel ricorso a procedure di urgenza, inerzie e ritardi decisionali, depotenziati della loro valenza indiziante, decisivamente influenzata dal rinvio a giudizio de Sindaco Susino, finiscono, a ragione della assoluzione di quest’ultimo, per essere riconsegnate alla loro dimensione “neutra”, essendo qualificabili come sintomo di diffuse pratiche amministrative e gestionali dei tanti governi delle altrettante città del nostro paese.
Ne deriverebbe -in caso contrario- un potere di scioglimento “diffusivo”, atteso che in molti comuni italiani si configurano gli stessi elementi di contesto e segnatamente una criminalità anche in forma organizzata operante sul territorio e le precarie condizioni di funzionalità dell’Ente , anche in assenza del rapporto di causazione (come nel caso che ci occupa, giusta sentenza del Tribunale di Ragusa ) tra il primo ed il secondo fattore evidenziati, , rapporto che invece è necessario come recita la legge che legittima il provvedimento allorquando si configura un quadro indiziario unvoco e convergente “su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare e gli amministratori”.
Basti qui soffermarsi sulla considerazione che anche la gestione commissariale ha proceduto a prorogare il contratto di appalto della raccolta dei rifiuti (pratica “incriminata” nella misura dello scioglimento) o si è resa responsabile di inerzie ed omissioni in altre procedure amministrative, fino alla mancata approvazione del bilancio consuntivo del 2015, o, infine, ha adottato un provvedimento di mobilità demansionante che ha riguardato il Capo dell’ Ufficio Tecnico e responsabile del settore ecologia, l’Ing. Spanò (lo stesso che è citato nel passo della sentenza prima riportata e che con le sue scelte gestionali, ha determinato il licenziamento del Mormina e degli altri tre componenti della omonima banda) che nessuno penserebbe mai di indicare come fattori indizianti di condizionamenti ( una sorta di revanche) di forze criminali.
Ma anche con riguardo all ‘altra condizione indicata dalla giurisprudenza richiamata nella sentenza del Tar e cioè la accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata non può che evidenziarsi che l’emergenza del crimine organizzato caratterizza la quasi totalità dei territori del nostro paese, ove se ne consideri la sua diffusività endemica e la sua penetrazione in molteplici settori della economia, della politica e della pubblica amministrazione.
Con intrecci e processi di contaminazione reciproca che si sviluppano non solo per il tramite del potere di intimidazione, ma anche attraverso pratiche collusive e negoziali, fondati sullo scambio e sulle reciproche convenienze.
Ebbene l’azionamento della normativa che ci occupa si palesa statisticamente residuale e si ha motivo di ritenere che ciò accada in ragione di valutazioni di alta Politica ed Amministrazione orientate si da massima discrezionalità, ma canalizzate nel solco di una sapiente mediazione tra la irrinunciabile lotta alla criminalità e la preminente esigenza di conservare il diritto delle comunità di governarsi democraticamente.
In altri termini la discrezionalità decisionale inclina per l’adozione dello scioglimento solo quando la agibilità democratica e amministrativa sono state ritenute irrimediabilmente compromesse.
E così non sembra nel caso in esame atteso che sulla scorta della sentenza penale, che ha definito superficiale la udienza preliminare soglia a cui avrebbe dovuto fermarsi il procedimento per la impalpabilità dell’impianto accusatorio, si può ritenere che il bilanciamento evocato ed il giudizio plausibile della compromissione o della democrazia e della funzionalità dell’Ente sia stato formulato senza la dovuta ponderatezza.
Da ultimo e non certo in ordine di importanza appare necessario aprire due ulteriori finestre valutative nell’ottica finalistica di svolgere una compiuta disamina.
La prima:
Prendendo spunto dal particolare richiamato nella sentenza del tar, specificamente nel passo in cui si scrive della “… sussistenza di contatti tra il sindaco, il vicesindaco, due consiglieri comunali ed un dipendente del comune con soggetti appartenenti all’associazione mafiosa sgominata con l’operazione “Eco”, sia nel corso della campagna elettorale che in tempo successivo ad essa..”, è necessario chiarire che il vice sindaco di cui si parla è quello della prima giunta Susino, quella formatasi subito dopo le elezioni e poi sostituita da quella in carica durante gli accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7,condotti dalla commissione di accesso nominata dal Prefetto.
E’ quanto meno singolare che la commissione citata non abbia avvertito il dovere (così sembra perché la sentenza non ne fa cenno) di ricostruire diacronicamente la storia dell’Ente e di sottolineare che nel periodo analizzato si era consumato l’avvicendamento della giunta di governo, intervenuta dopo la rottura tra il sindaco e la coalizione di centro destra con cui il primo cittadino aveva vinto la competizione elettorale, che segna un marcato e conclamato cambio di passo nelle dinamiche politiche ed amministrative della città, concretizzatosi anche con la surroga di consiglieri comunale, in sostituzione di quelli dimessisi, per contrasto con la scelta del sindaco e di alcuni esponenti del consiglio ( di diversa estrazione) , definitisi “responsabili”, che decisero di dar vita ad una giunta civica, con l’obiettivo si salvare l’Ente dal dissesto annunciato.
E giova a tal proposito rimarcare che la determinazione del Sindaco di affidare all’ Ing. Spanò, capo dell’ Ufficio tecnico, anche l’incarico di responsabile dell’Ecologia, che, come è stato scritto prima, ha messo sotto osservazione la gestione della raccolta rifiuti, innervandovi controlli più stringenti sulla Ditta incaricata del servizio, talmente efficaci da disconoscerne talune pretese economiche e costringerla a interrompere il rapporto di lavoro con gli appartenenti alla organizzazione criminale citata, era già precipitata nel dicembre del 2012, poco tempo dopo il suo insediamento.
Decisione, che ben lungi dall’essere annoverabile tra quelle “a mezzo delle quali si è cercato di concentrare poteri e responsabilità nelle mani di pochi funzionari, in violazione delle prescrizioni vigenti in materia di anticorruzione” ( citazione dalla sentenza) è stata, come i fatti, acclarati anche penalmente, hanno dimostrato, una prova di efficienza, efficacia e trasparenza gestionale e di impermeabilità del governo della città alle pressioni criminali.
Ne consegue che la misura dello scioglimento, che per il vero può riferirsi a consigli in carica del tutto esenti di responsabilità e per fatti intercorsi durante precedenti consiliature, ma in situazioni in cui non si avvertono endogeni segnali rigenerativi del tessuto socio/politico e delle dinamche amministrative, nel caso in commento raggiunge al contrario, un organismo ed un Ente che marciano in senso contrario all’ipotizzato assoggettamento ( per i motivi più volte enunciati), così finendo per assumere (contrariamente alla consolidata giurisprudenza citata in sentenza: Consiglio di Stato, sez. III, 24 aprile 2015, n. 2054, 14 febbraio 2014 n. 727 e sez. VI, 13 maggio 2010, n. 2957, Tar Lazio, Roma, sez. I, 7 aprile 2015, n. 5088;) una finalità sanzionatoria e non già preventiva con lo scopo fondamentale di salvaguardare la funzionalità dell’amministrazione pubblica.
La fragilità dell’impianto accusatorio, come ampiamente illustrata e la repressività del provvedimento risulta anche, ove vi fosse ancora bisogno di dimostrarlo, dalla circostanza che nessun ex assessore, nessun consigliere, nessun funzionario del Comune sia stato indagato per mafia o che siano stati proposti ed adottati i provvedimenti di incanditabilità o di sospensione previsti dalla normativa vigente per i consiglieri e per i funzionari dei comuni sciolti per mafia.
La seconda:
Nell’esperienza dolorosa della gestione straordiaria conseguente allo scioglimento si è dovuto prendere atto che la Commissione ministeriale non ha mai, in nessun momento, ritenuto di traghettare virtuosamente il suo agire da un regime di Amministrazione “controllata” verso uno di Amministrazione “sostenuta” dal consenso della comunità, durante e soprattutto per il dopo commissariamento.
I governi straordinari per mission statutaria devono chiamare le forze sociali, le forze politiche, le organizzazioni del volontariato a collaborare al risanamento e anche ad intensificare il loro impegno contro i fenomeni criminali esterni all’Amministrazione: il racket, il mercato della droga e della prostituzione, la devianza giovanile. Solo così si possono spezzare le ostilità dei gruppi illegali e dissipare la freddezza o l’indifferenza delle popolazioni. Così si legge in un passaggio dell’intervento di DONATELLA TURTURA, Coordinatrice dell’Osservatorio socio-economico sulla criminalità e la Commissione per le Autonomie Locali e le Regioni del CNEL in un convegno sull’esperienza che si è realizzata con la legge prima citata nei Consigli comunali e provinciali sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, nei quali si deve fronteggiare una situazione politica, economica e sociale particolarmente dura.
Nessuna iniziativa significativa in tal senso.
La commissione ministeriale ha costantemente eluso il disposto normativo dell’articolo 145 della legge 221/91 che tra le altre modalità di gestione straordinaria degli enti colpiti dal provvedimento di scioglimento, indica la partecipazione, in forma consultiva, all’attività della commissione delle realtà locali (partiti politici, associazioni di volontariato ecc.) e delle strutture associative degli enti locali (ANCI, UPI).
Al contrario si è registrato un pervicace, ostile negarsi all’ascolto della comunità.
In questo silenzio della democrazia, che è stata messa tra parentesi, si è ulteriormente approfondito il solco che separa i cittadini dalla cosa pubblica, accentuando i processi di disaffezione e ostilità.
L’argomentazione ultima innesta quella sulla improrogabilità di avviare una complessa ed articolata riconsiderazione della normativa sullo scioglimento dei Comuni per mafia, allo scopo di trovare un più sapiente bilanciamento tra l’ insopprimibile esigenza di tutelare la sicurezza pubblica dei territori e delle comunità, e il diritto di questi a non vedersi espropriate della democrazia e di governi eletti dai cittadini.
Ci si deve interrogare sugli “scioglimenti per mafia” e sulle modalità di gestione delle Commissioni straordinarie, affinché proprio a partire dal “caso Scicli” – una vicenda che assurge a paradigma – si sviluppi una attenta e compiuta disamina degli aspetti a dir poco controversi di una norma di legge – la 267/2000 e segg – che oltre ad affrontare situazioni di grave pericolo per le comunità in mano alle consorterie criminali, troppe volte si è rivelata strumento id indebolimento di comunità sane, “sovraesposte” a mire e progetti spesso “ispirati” da vanità e ambizione politica ovvero da scopi affaristici o da altri obiettivi oscuri, di certo lontani da quelli che la legge si prefigge di raggiungere.
Il rischio è che il “sequestro della democrazia e della libertà” di cui parla Caterina Provenzano, nel suo libro-inchiesta assai coraggioso, sullo scioglimento dei comuni per mafia ( Editrice la Città del Sole), provochi l’impoverimento del tessuto sociale e politico di una comunità sciolta per mafia ed il risultato -pur nella bontà degli intenti- di desertificare per molti anni la vitalità democratica di un paese o di una città
I governi straordinari sono dei governi tecnici e presentano profili di problematicità su cui è necessario interrogarsi. Scrive il giornalista e scrittore Sandro Medici che “Sostituire cioè la prassi politica con la procedura amministrativa. Delegare scelte e decisioni a figure tecniche e rinunciare a confronti, dialettiche, sintesi. Agire con metodi unilaterali e sbrigativi, escludendo ogni mediazione democratica. Quasi che per governare una metropoli, un territorio sia meglio chiamare il professore, il commercialista, il funzionario, il praticone, piuttosto che rivolgersi agli odiati e infidi “politici”, che per definizione sono condizionati, clientelari, se non proprio corrotti……Tutte persone forse rispettabili, eccellenti confezionatori di curricula, formidabili affastellatori di carte e documenti, ma disperatamente inclini a sentenziare, analizzare e far di conto. Cose certo utili; ma governare è un’altra cosa.
Conclusione.
In chiusura di questo approfondimento ci sembra irrinunciabile fare alcune precisazioni.
Noi del blog c’eravamo – non da soli ovviamente- sin dalla prima fase di questo doloroso tornante della storia di Scicli a sottoscrivere insieme ad atri figli di questa terra (voglio solo ricordare con affetto Il Giudice Santiapichi ed il Giudice Rizza) la petizione per la città di Scicli, ed abbiamo continuato ad esserci mentre il fienile bruciava…. mentre alcuni tacevano e continuavano a farlo, reduci da un silenzio prolungato ( rotto qual e la da qualche insolenza) altri approfondivano e studiavano, altri si indignavano ( si querelavano, defiggevano, lanciavano accuse di posture mimetiche dietro l’anonimato, che peraltro aveva nomi e cognomi ben noti e per questo suscitava dispetto …) per le voci (all’inizio poche, molto poche in forma singola e associata) dissenzienti.
Noi ci siamo ancora; l’orizzonte di senso non è cambiato ed è quello come scrive lo scrittore Maurizio Maggiani, di : “mettersi al pezzo”anche in questi tempi di democrazia ritrovata con un atteggiamento del tutto gratuito se non nei confronti della nostra responsabilità di uomini che vogliono fare una buona cosa e provare a generare da questo gesto la bellezza e la vita”.
Lo abbiamo fatto per spirito di servizio alla città, lo stesso spirito, la stessa passione civile che oggi, nel quadro di un perdurante ed inspiegabile silenzio, ci vede qui a proporre alla comunità una occasione di riflessione sulla propria storia.
Inutile rimarcare che sin dal primo momento di questo non facile percorso, abbiamo sempre difeso la città ed il suo genius loci, senza mai negare l’esistenza della criminalità e di delinquenti, peraltro già assicurati alla giustizia.
Siamo riconoscenti agli operatori delle istituzioni che si spendono nella lotta alla mafia ed alla criminalità, per restituire sicurezza alle nostre terre.
Siamo vicini e solidali a quanti di mafia e contro la mafia scrivono con competenza e coraggio, a rischio della loro incolumità.
Perché ci piace chi ama stare, costi, quel che costi, dalla parte della giustizia e della verità.