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La Regione contro il Consiglio Comunale: Cuturi rimane industriale

La Regione contro il Consiglio Comunale: Cuturi rimane industriale

Con il Decreto 327/2019 la Regione va contro il parere che il Consiglio comunale di Scicli

ha espresso con le delibere 5/2015 e 60/2018

 

La disamina del Decreto del Dirigente Generale – DDG – emanato il 3 dicembre 2019 dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica (ARTA-DRU) con il n.327 conferma quanto sostenuto dal Comitato Salute Ambiente di Scicli in una nota inviata all’Amministrazione comunale

 

La tesi del Comitato sostiene che il DDG subordina la variazione di destinazione d’uso da D5 a E1 “ in conformità alla decisione definitiva del G.A.” [Giudice Amministrativo]. Il corsivo è copiato dal decreto e il riferimento dell’Assessorato è al ricorso presentato al Giudice Amministrativo il 9 maggio 2016 da Legambiente e altri contro ACIF Servizi srl, tutt’ora pendente dal 2016.

Con l’occasione, è obbligatorio rimarcare che si tratta della seconda volta che l’ARTA – DRU si pone contro il Consiglio Comunale, esattamente sullo medesimo tema della destinazione urbanistica della contrada Cuturi [2].

Tornando sull’argomento del DDG 327/2019, si deve ora leggere il parere n. 167/2019, perché è quello richiamato nelle conclusioni del Decreto 327/2019. Questo parere, reso dal Consiglio Regionale dell’Urbanistica – CRU con voto n. 167 del 20.11.2019 recita, fra l’altro:

Considerato che nel corso della discussione è emerso l’orientamento di condividere integralmente le proposte dell’ufficio [NDR U.O. 4.2 del Servizio 4/DRU].

Non resta dunque che andare a leggere la proposta di tale U.O. 4.2 del Servizio 4/DRU:

[Il Servizio 4/DRU] “è del parere che l’osservazione proposta dalla ditta Fiorilla Giovanni [proprietario di ACIF Servizi srl e titolare di una opposizione alla variazione urbanistica, opposizione che è stata rigettata dal Consiglio Comunale n.60/2018] è da ritenersi decisa in conformità alla decisione definitiva del G.A.” [ancora una volta la Regione si riferisce al ricorso del 2016 Legambiente e altri contro ACIF Servizi srl, tutt’ora pendente].

Nella prosecuzione del 327/2019, ancora, si legge:

“Per tutto quanto sopra il Consiglio [CRU] in coerenza alle proposte di parere n.6/U.O.4.2/DRU del 16.7.2019, n.1/ U.O.4.2/DRU del 3.9.2019 che costituiscono parte integrante del presente voto, è del parere che la variante urbanistica … sia meritevole di approvazione”. Purtroppo, però, come già detto, nella decretazione (che rappresenta la decisione finale) si legge:

…  “ART.2) Le osservazioni e/o le opposizioni presentate avverso la variante urbanistica in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio Regionale dell’Urbanistica n. 167 del 20.11.19.”

Il Decreto n.327, dunque, nel richiamare esplicitamente il parere n. 167/2019 fa propria la proposta dell’ufficio [NDR U.O. 4.2 del Servizio 4/DRU], che come si è visto è quella di attendere la decisione definitiva del G.A. in merito al ricorso di Legambiente e altri contro ACIF Servizi srl, pendente dal 2016, come sopra già evidenziato.

In altre parole, con il Decreto 327/2019 il territorio in questione non passa interamente a E1 come chiesto da Consiglio Comunale di Scicli, ma nel cuore di Contrada Cuturi rimane un’area industriale D5 come illegittimamente stabilito dalla Regione nel corso della conferenza di servizi del 24 luglio 2015; ancora una volta, dunque, la Regione va contro il parere del Consiglio comunale di Scicli, in particolare contro le delibere 5/2015 e 60/2018.

Contro questa inaccettabile decisione può ricorrere solo il Comune di Scicli.

[2] La prima volta fu il 24 luglio 2015; era la seconda conferenza di servizi di quelle 4 che sfociarono all’autorizzazione del progetto dell’ACIF Servizi srl, giusto mentre Scicli era gestita dalla commissione straordinaria insediata dal ministro Alfano in seguito allo scioglimento per una mafia che il processo penale sconfessò pienamente. Quel parere, dato in sede di seconda conferenza, è illegittimo, in quanto non teneva conto, chissà perché, delle “norme di salvaguardia”. Cioè quelle norme per le quali una delibera del Consiglio Comunale può essere regolarmente vigente anche se l’iter non è stato completato. Per saperlo, la delibera era la n. 5 del 19 gennaio 2015, le norme di salvaguardia sono richiamate nelle leggi 1902/1952 e 517/1966, l’iter non era stato completato quando al consiglio comunale era subentrata la commissione straordinaria.
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Posted on 25 Gennaio 2020 by adminscicli. This entry was posted in Cittadinanza attiva. Bookmark the permalink.
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